Il Tar del Lazio, con sentenza del 15 gennaio scorso, ha “raso al suolo” il paradigma “Vigile attesa e tachipirina”, come riportato nella ormai famigerata circolare del Ministro italiano Speranza. Mai cognome fu più appropriato, per un ministro della Sanità italiana che, ricordiamolo, è sempre meglio di quella americana (Usa), dove, se non hai l’assicurazione privata, ti fanno morire davvero. Quella sì è una democrazia (diciamo). Ma questo meriterebbe un altro articolo, e non desidero appesantire la lettura del cortese lettore.
Giuro, cercherò di essere breve e…”circonciso”, come direbbe il bravo comico.
Bene. il 15 gennaio il Tar lazio si esprime su di una materia giuridico-sanitaria complessa, la cui sentenza sotterra “sanitariamente”, “giuridicamente e politicamente” il ministro protempore: il quale subito fa ricorso al Consiglio di Stato, che è presieduto dal Sig. Superman Re dei concorsi: Franco Frattini. Sul quale non mi soffermo, ma elenco, dopo, solo una parte del suo Cv.
Bene. Che fa il Presidente del Consiglio di Stato? Nominato Presidente del Consiglio di Stato da appena 5 gg. (dicasi cinque giorni, il 14 gennaio 2022, e poi dice che la giustizia non funziona): non appena lo “speranzoso” ministro eleva “grido di dolore” e fa immediatamente ricorso: il Nostro uomo che fa? Entra a piedi uniti nel piatto, e che fa? Con un provvedimento legittimo ma assolutamente irrituale, emana un decreto monocratico (cioè da se medesimo in una qualche stanza del palazzo del Consiglio di Stato – si presume -), il decreto n. 207/2022, dove afferma che nella circolare del ministro “speranzoso”, non è vero che i medici sono obbligati a rispettare la circolare, ma:
- “…Ritenuto che, in questa sede di delibazione sommaria, laddove non emerge una puntuale motivazione circa il carattere vincolante censurato, appare invece”:
- – che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto;
- – che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG (medico di medicina generale, ndr) di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale;
(Decreto monocratico del Presidente del Consiglio di Stato – Frattini – , n. 207 del 19/01/2022)
In buona sostanza, il “Nostro uomo all’Avana”, si è letto con “delibazione sommaria” (manco fosse un bugiardino) “la sintetica motivazione della sentenza appellata”, e ha stabilito che:
- “accoglie l’istanza (il ricorso del ministro, ndr) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022.
Ora, non so quanti di voi conoscano Superman Frattini. Vi riporto qui di seguito solo “alcuni” titoli di merito (o demerito, vedete un po’ voi), tratti dal suo Cv:
- Consigliere Giuridico del Ministro del Tesoro nel 1986;
- Consigliere Giuridico del Vicepresidente del Consiglio negli anni 1990 e 1991
- Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (15.05.1993, Governo Ciampi);
- Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (14.05.1994, I Governo
Berlusconi); - Ministro per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali nel Governo Dini dal
01.95 al 18.03.1996, data delle sue dimissioni; - Consigliere comunale a Roma da novembre 1997 ad agosto 2000;
- Deputato del Polo per le libertà, eletto nel Collegio uninominale di Bolzano Laives, lista Forza Italia (elezioni 21 aprile 1996);
- E’ stato due volte Ministro degli Esteri (2002-2004 e 2008-2011), e Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per la Giustizia, Sicurezza e Libertà (2004-2008);
- Inoltre è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce…, ecc.
Per la cronaca, il Presidente del Consiglio di Stato è eletto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, e successivamente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su delibera del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ebbene, non si può fare a meno di notare che: si rimproverano sempre i magistrati ordinari che, non solo devono essere imparziali, ma devono anche apparire tali.
La domanda è: ma ciò vale solo per le magistrature ordinarie, o anche per le altre magistrature?
Mi fermo qui, giuro. Ma ci sarebbe da scrivere… Come diceva quello?
Ai Pos-t-e-r-s-, l’arduina sentenza. Bye, bye.
(Massimo Piccolo)